(disposizioni in materia di lavoro agricolo).
Art. 9-ter. (Disposizioni in materia di lavoro agricolo).1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297 )).
2.Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la sentenza definitiva del giudice ordinario.
3.Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, l'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E' altresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996; l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del del registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e' sostituito dal seguente:
"3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente supeiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni.".I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.".L'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.
4.Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianita' assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianita' e' costituito da 156 contributi giornalieri.
5.Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non puo' determinare per ciascun anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
6.I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.
L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, e' a, carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7.Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9, e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.
2.Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la sentenza definitiva del giudice ordinario.
3.Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, l'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E' altresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996; l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del del registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e' sostituito dal seguente:
"3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente supeiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni.".I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.".L'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.
4.Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianita' assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianita' e' costituito da 156 contributi giornalieri.
5.Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non puo' determinare per ciascun anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
6.I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.
L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, e' a, carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7.Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9, e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.