organismo di regolazione

Art. 37. Organismo di regolazione1.L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo. E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita' competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.
1-bis.((Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione e' dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta.))((1-ter.All'ufficio di cui al comma 1-bis e' preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta e' previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non puo' esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.))2.L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea, scambiando informazioni sulle proprie attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario.
3.Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:
a)prospetto informativo della rete;
b)procedura di assegnazione della capacita' di infrastruttura e relativo esito;
c)sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 20;
d)livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 20;
e)accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del presente decreto;
f)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 162 .
4.L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi.
5.Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante per tutte le parti cui e' destinata.
6.In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di regolazione puo' concludere che non e' necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.
6-bis.L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a)in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000;
b)in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
c)qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d)in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.
7.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
8.Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 6 luglio 2011
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