canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

Art. 17. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria1.Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, e' stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2.Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso.
3.Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi cosi' considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'articolo 14.
4.Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete.
5.Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:
a)qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocita' massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;
b)saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;
c)usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocita' del convoglio, nonche' alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d)velocita', intesa come grado di assorbimento di capacita' sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;
e)consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.
6.Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascun assegnatario di capacita' per le tracce orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 si applicano su base chilometrica.
7.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone.
8.Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocita/Alta Capacita' non dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione.
9.In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla base dei principi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualita' delle capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi.
In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.
10.Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 , i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 marzo e del 22 marzo 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni. (6)
11.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed i principi e procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.
11-bis.Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a)applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b)computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c)calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d)applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie. ((11-ter.Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessita' di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o superiori a 250 chilometri orari.
11-quater.La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11 -ter, conformemente al diritto comunitario e in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' ai principi di equita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, senza compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica, ed e' soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonche' di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies.Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter))-------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettera e)) che le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse.
Entrata in vigore il 6 luglio 2011
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