ambito di applicazione

Art. 3. Ambito di applicazione1.Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' ((, di nazionalita')) e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:
a)accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b)occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento ((, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento));
c)accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d)affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
((d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori)).
2.La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a)condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;
b)sicurezza e protezione sociale;
c)sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;
d)stato civile e prestazioni che ne derivano;
e)forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.
3.Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza e purche' la finalita' sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'eta' ((, alla nazionalita')) o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101.
3-bis.Al fine di garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento delle persone con disabilita', i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4.Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.
4-bis.Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a)la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
b)la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c)la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter.Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalita' siano appropriati e necessari.
5.Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.
6.Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Entrata in vigore il 17 gennaio 2022

Sentenze110


  • 2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-05-27, n. 202410700
    Provvedimento:
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    • art. 35 cpa·
    • art. 84 cpa·
    • compensazione delle spese·
    • concorso pubblico·
    • esclusione dal concorso·
    • graduatoria di merito·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • limite di età·
    • requisiti di partecipazione·
    • rinuncia al ricorso

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-30, n. 202403946
    Provvedimento:
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    • annullamento aggiudicazione·
    • appalti pubblici·
    • art. 97 d.lgs. 50/2016·
    • contraddittorio processuale·
    • diritto di difesa·
    • error in iudicando·
    • error in procedendo·
    • giudizio di anomalia·
    • improcedibilità del ricorso·
    • incentivi per lavoratori disabili·
    • parità di trattamento dei lavoratori·
    • principio di buona fede·
    • sindacato del giudice amministrativo·
    • sostituzione personale disabile·
    • valutazione di congruità dell'offerta·
    • verifica di anomalia

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-02-23, n. 202303079
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    • Compensazione spese·
    • Direttiva 2000/78/CE·
    • Funzioni operative Forze Armate·
    • Giurisprudenza Corte Giustizia UE·
    • Legittimità costituzionale·
    • Limite di età concorsi Forze Armate·
    • Necessità di idoneità fisica·
    • Periodo di lavoro prima del pensionamento·
    • Principio di non discriminazione·
    • Proporzionalità e ragionevolezza

  • 5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402067
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • concorso pubblico·
    • direttiva 2000/78/CE·
    • discriminazione in base all'età·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea·
    • legittimità costituzionale·
    • legittimità dell'art. 707 del COM·
    • limite di età per concorsi pubblici·
    • misure cautelari·
    • parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro·
    • principio di buon andamento della pubblica amministrazione·
    • principio di eguaglianza·
    • principio di imparzialità della pubblica amministrazione·
    • requisiti di accesso ai concorsi pubblici
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