TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-02-23, n. 202303079
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 03079/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01805/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2023, proposto da
M C, F G, L M, F R, A S, rappresentati e difesi dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Guardia di Finanza – Comando Generale;
- Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1410 allievi finanzieri ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 2 dicembre 2022;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del bando con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1410 allievi finanzieri ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 2 dicembre 2022 nella parte in cui, all’articolo 2, prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso «abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il giorni di compimento del 24° anno di età» alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e, conseguentemente, esclude la possibilità per i ricorrenti di partecipare al concorso;
- del bando con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1410 allievi finanzieri ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 2 dicembre 2022;
- della graduatoria di merito concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1410 allievi finanzieri ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 2 dicembre 2022, non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti;
- di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Contesta parte ricorrente il bando del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1410 allievi finanzieri, il cui articolo 2 limita la partecipazione ai soggetti che, oltre a godere degli ulteriori requisiti prescritti, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano compiuto il 24° anno di età.
Soggiunge che, a seguito del recente riordino dell’Ordinamento delle Forze armate e militari, introdotto con legge 5 agosto 2022 n. 119, si è provveduto, fra l’altro, ad abbassare il limite di età per l’accesso ai ruoli.
In attuazione del citato atto normativo, è stato adottato il Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale Forze armate e militari: che, all’articolo 3, ha fissato il nuovo requisito anagrafico di accesso al ruolo iniziale al giorno del compimento del 24esimo anno di età (abrogando, conseguentemente, la previgente disposizione che consentiva l’accesso alla selezione sino al giorno del compimento del 26esimo anno di età).
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 5 agosto n. 119 recante la disciplina dell’ordinamento del personale delle forze armate e militari per violazione degli artt. 3, 97 e 51 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e della disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997
La scelta legislativa di restringere i requisiti di ammissione al concorso in un contesto nazionale caratterizzato da un lato dall’incremento dell’aspettativa di vita e, dall’altro, da una crisi occupazionale senza precedenti, non sarebbe sorretta da alcuna esigenza/giustificazione in grado di prevalere sui principi nazionali e sovranazionali in tema di uguaglianza e di non discriminazione.
L’irragionevolezza della norma censurata e la non oggettiva necessità di reclutare soggetti con un’età massima di 24 anni sarebbe, secondo la prospettazione di parte, appalesata dalla circostanza per cui la procedura selettiva in questione prevede, per alcune tipologie di soggetti, l’elevazione del citato tetto anagrafico (il limite del non superamento dei 24 anni è, infatti, dalla lex specialis elevato per un periodo massimo di tre anni solo per i soggetti che abbiano svolto il servizio militare fino alla data del 6 luglio 2017).
Ove il limite dei 24 anni fosse stato inserito quale strumento realmente necessario e indispensabile per rispondere alla necessità di garantire una migliore funzionalità della Guardia di Finanza, lo stesso non si sarebbe potuto, ragionevolmente, conciliare con alcun tipo di elevazione come, invece, accaduto nel caso di specie: rendendosi, in tal modo, possibile solo per taluni partecipanti una quasi totale reviviscenza del previgente limite di età per l’accesso al ruolo di allievo agente.
2.2) Illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 5 agosto n. 119 per violazione dell’art 117 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, parr. 1 e 2, 4, par. 1, 6, par. 1, lett. c), della Direttiva 2000/78/CE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 216/2003. Violazione del principio generale del diritto dell’Unione Europea di non discriminazione in base all’età. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Nell’osservare come ’art. 21 della c.d. Carta di Nizza sancisca espressamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, parte ricorrente evidenzia che la Direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000, come recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 216/2003, consente l’introduzione di fattori limitanti all’accesso nelle Forze Armate, purché puntualmente individuati nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sovranazionale sarebbero stati disattesi dalla normativa come sopra censurata;la quale non individua un limite di età strettamente connesso alla tipologia/peculiarità delle mansioni espletate dall’allievo Agente, ma fissa un nuovo e assai più ristretto tetto anagrafico di accesso alla selezione, senza esplicitare delle giustificazioni che possano essere ritenute idonee a supportare l’entità del sacrificio.
3. Conclude la parte ricorrente per l’accoglimento del gravame, prospettando all’adito organo decidente:
- se disapplicare la norma, come sopra ritenuta illegittima;
- ovvero, sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3 della legge 5 agosto 2022 n. 119 e della normativa che vi ha dato attuazione, nella parte in cui subordinano la partecipazione al concorso per il reclutamento di allievi delle Forze armate e militare al non superamento del 24esimo anno di età.
4. In data 15 febbraio 2023 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio;e, in data 16 febbraio 2023, ha depositato in atti memoria recante analitica controdeduzione alle censure svolte con l’atto introduttivo.
5. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
6. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
7. Come precedentemente illustrato, il presente gravame è esclusivamente incentrato sulla ritenuta illegittimità costituzionale e/o incompatibilità con l’ordinamento eurounitario della introdotta rimodulazione del limite massimo di età per l’accesso ai ruoli delle Forze Armate.
7.1 Tale limite ha già formato oggetto di interventi legislativi di carattere modificativo, dei quali la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha avuto modo di occuparsi.
Con sentenza della Sezione I-Quater di questo Tribunale, 20 marzo 2022, n. 3268 (omogeneamente a quanto già rilevato dalla stessa Sezione, con sentenza 24 agosto 2021, n. 9383), è stato ritenuto che, attraverso la Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE, il legislatore europeo ha stabilito « un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», precisando tuttavia – sin dalle premesse – che:
- «la presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi »;
- «in casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all’età o alle tendenze sessuale costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato»;
- « il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate».
7.2 L’art. 4 della suindicata Direttiva, nell’elencare i «requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ha previsto che è consentito agli Stati membri stabilire che «una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 [e quindi anche all’età] non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».
Il successivo art. 6 ha, poi, previsto in modo specifico la possibilità di una «giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», consentendo agli Stati membri di non considerarle come discriminatorie «laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari»; e prevedendo espressamente che «tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare … la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».
7.3 Il significato di tali disposizioni è stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: che, in relazione a concorsi che prevedono un limite di età massimo per accedere a ruoli delle forze di pubblica sicurezza (polizia, vigili del fuoco, etc.) che richiedono lo svolgimento di attività operative ed esecutive (e, quindi, non meramente amministrative), ha considerato ragionevoli e proporzionati i limiti di età previsti dai legislatori nazionali (cfr. Corte Giustizia, Grande Sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15 e Corte Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 12 gennaio 2010, causa C-229/08).
In particolare (come sottolineato anche dal giudice d’appello), la Corte di Giustizia «ha affermato, sulla base della formulazione dell’art. 4 della Direttiva 78/2010, che, per non costituire una discriminazione, la differenza di trattamento deve essere fondata su una caratteristica legata a uno dei motivi di cui all'art. 1 della direttiva 2000/78 e tale caratteristica deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa;non è, quindi, il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo che deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa»; e ha, quindi, ritenuto legittime le discriminazioni in materia di età nei casi in cui le specifiche mansioni esercitate «richiedessero in concreto una particolare capacità fisica collegata all’età, per l’esecuzione di compiti operativi ed esecutivi di tutela delle persone e dell’ordine pubblico» (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 1789).
7.4 Il previgente limite massimo di età per l’accesso ai ruoli – fissato in 26 anni – è stato, sulla base delle suindicate premesse, ritenuto da questo T.A.R. non « irragionevole o discriminatorio, essendo, nei limiti della discrezionalità del legislatore, giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, caratterizzate dai generali compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con mansioni esecutive, a seguito di addestramento e formazione dopo la selezione».
Analogamente, il Consiglio di Stato, con ordinanze nn. 3576 e 3577/2021 (rese con riferimento a una fattispecie, affatto sovrapponibile, relativa concorso per Vice Ispettori) ha affermato che i «limiti di età previsti per il concorso per la nomina a vice ispettore, non possono ritenersi irragionevoli o discriminatori, essendo, nei limiti della discrezionalità del legislatore, giustificati dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, caratterizzate da “compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” nonché “di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa” (art. 26 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, con riferimento alle “funzioni degli ispettori”)», rilevando che le funzioni attribuite dall’ordinamento agli stessi «possono svolgersi anche in modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, in cui il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono anche essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera».
A sostegno della ragionevolezza del limite fissato dal Legislatore, il giudice d’appello – dopo aver ricordato che «in base alla direttiva 2000/78 rileva, ai fini della fissazione di un limite massimo di età, anche la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento» – ha notato che nel nostro ordinamento «per le forze di polizia è stabilito il limite del sessantesimo anno di età per la cessazione dal servizio» e che, peraltro, «l’effettiva nomina quale vice ispettore, a seguito del biennio di formazione, e in relazione al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura per l’alto numero dei candidati alla procedura concorsuale, può avvenire anche molto tempo dopo l’indizione del relativo bando».
Le stesse ordinanze, inoltre, hanno escluso alcuna sovrapponibilità del limite d’età previsto dal Legislatore per l’accesso alle funzioni di Vice Ispettore della Polizia di Stato con le diverse fattispecie di accesso a posti di Commissario della Polizia di Stato e di funzionario psicologo della Polizia di Stato, rispetto alle quali il giudice d’appello ha invece ritenuto di sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia (cfr. ordinanze Sez. IV, nn. 2372/2021 e 4961/2021), atteso che non possono in alcun modo essere equiparate le mansioni svolte da questi ultimi «a quelle marcatamente operative svolte (non soltanto dal personale dei ruoli degli agenti e assistenti, ma anche) dagli ispettori della Polizia di Stato».
7.5 Anche da ultimo (cfr. Sez. II, 30 gennaio 2023, n. 1030), il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire i suesposti principi, soggiungendo che “la scelta del legislatore di un determinato limite di età, infatti, oscillante peraltro in un arco piuttosto ristretto, consegue, come detto, a valutazioni plurime effettuate avuto riguardo ai diversi livelli di carriera, allo sviluppo della stessa all’interno di ciascuno, alle scelte di formazione obbligatoria, ecc. Pretendere di sovrapporre, in termini meccanicistici, le distinte figure che ciascun ordinamento ha autonomamente valutato in relazione alla sua specificità, individuando un preciso e distinto discrimen, non solo impinge indebitamente nella discrezionalità delle scelte del legislatore, ma si esaurisce in una semplicistica lettura delle stesse, non sorretta da adeguata analisi. In sintesi, non essendo affatto provata l’identità della situazione, in assoluto, con riferimento alle attività richieste (ad esempio, rispetto alla polizia penitenziaria o ai vigili del fuoco), la diversa opzione effettuata dalle norme di settore non può essere ritenuta irragionevole, né, men che meno, discriminatoria”.
E ciò, anche con riferimento ai più recenti arresti della giurisprudenza della C.G.U.E.;la quale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa che ha fissato in 30 anni il limite massimo di età per l’accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272), con sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21, di fatto allineandosi ai propri precedenti, ha ribadito il principio in forza del quale «l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».
Con la conseguenza che la previsione di un limite – ora, portato a 24 anni – per l’accesso nelle carriere delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia non evidenzia la presenza di profili di irragionevolezza, proprio in ragione delle specifiche mansioni richieste, nonché avuto riguardo all’esigenza di garantire un lasso di tempo utile prima del pensionamento (anticipato, rispetto alle altre carriere dei dipendenti pubblici;sul punto, dovendosi rammentare come la Direttiva 2000/78 dia rilievo, ai fini della fissazione di un limite massimo di età, anche alla necessità di garantire un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento).
8. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, deve concludersi che né le disposizioni della Direttiva 2000/78/CE, né i parametri costituzionali dalla parte ricorrente evocati, rivelano valenza ostativa ai fini della previsione, da parte del legislatore italiano, di un limite d’età di 24 anni per l’accesso alla selezione concorsuale di cui trattasi.
Il ricorso, siccome infondato, deve quindi essere respinto;conclusivamente rilevando il Collegio, in ragione della particolarità del sottoposto thema decidendum, la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.