nozione di discriminazione
Art. 2. Nozione di discriminazione1.Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'eta' ((, della nazionalita')) o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:
a)discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per eta' ((, per nazionalita')) o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b)discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' ((o nazionalita')) o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2.E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3.Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4.L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' ((, della nazionalita')) o dell'orientamento sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
a)discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per eta' ((, per nazionalita')) o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b)discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' ((o nazionalita')) o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2.E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3.Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4.L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' ((, della nazionalita')) o dell'orientamento sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
2. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-01-30, n. 202400781Provvedimento:Leggi di più...- art. 29 d.lgs. n. 116/2017·
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