(controlli)
Art. 10.(Controlli)1.Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3.La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. ((49))4.Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. ((49))5.Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. ((49))---------------AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981, si applicano, oltre ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 121 del 1981".
2.I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3.La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. ((49))4.Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. ((49))5.Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. ((49))---------------AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981, si applicano, oltre ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 121 del 1981".
1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-09-05, n. 202300504Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 legge n. 121/1981·
- art. 1 d.lgs. n. 159/2011·
- art. 3 d.lgs. n. 159/2011·
- avviso orale·
- compensazione delle spese·
- decreto prefettizio·
- giurisprudenza amministrativa·
- misure di prevenzione·
- oscuramento dei dati personali·
- pericolosità sociale·
- ricorso gerarchico·
- sospensione cautelare·
- valutazione indiziaria·
- violazione art. 3 legge n. 241/1990
2. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202401683Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 legge 1.4.1981, n. 121·
- art. 1 d.lgs. 159/2011·
- art. 3 d.lgs. 159/2011·
- avviso orale·
- carenza di motivazione·
- diritti del ricorrente·
- diritto alla privacy·
- eccesso di potere·
- giudizio di pericolosità·
- giurisprudenza amministrativa·
- misure di prevenzione non penali·
- oscuramento dei dati personali·
- patrocinio a spese dello Stato·
- presupposti per l'avviso orale·
- valutazione discrezionale·
- violazione di legge
4. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-01, n. 202203459Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 legge 121/1981·
- art. 34 c.p.a.·
- danno non patrimoniale·
- diniego di autorizzazione all'accesso·
- illegittimità del provvedimento amministrativo·
- mancata esecuzione del rapporto di impiego·
- perdita di chance professionali·
- quantificazione del danno·
- risarcimento del danno·
- spese di viaggio e danno all'immagine
5. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400676Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 10 Legge n. 121 del 1981·
- art. 91 D.Lgs. n. 159/2011·
- chiusura attività commerciale·
- connessione con la criminalità organizzata·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- infiltrazione mafiosa·
- interdittiva antimafia·
- misure di prevenzione·
- oscuramento dei dati personali·
- principio di probabilità·
- requisiti di onorabilità·
- salvaguardia dell'ordine pubblico economico·
- spese di lite