(personale della polizia di stato)

Art. 25.(Personale della Polizia di Stato)

La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Entrata in vigore il 10 aprile 1981
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