(nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello b e nomina e inquadramento a prefetto)

Art. 42.(Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto)1.Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo ((di 14 posti)) di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2.I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
3.Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.
3-bis.Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta' prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se piu' favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita' di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di base di direttore centrale o equiparato.
4.L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
5.Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalita', che tengono conto anche delle esperienze maturate.
6.In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B.
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018
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