(sanzioni)
Art. 12.(Sanzioni)
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-11, n. 202202663Provvedimento:Leggi di più...- art. 347 c.p.p.·
- art. 3 della l. n. 241 del 1990·
- art. 55 d.P.R. n. 335 del 1982·
- compensazione delle spese·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- oscuramento delle generalità·
- trasferimento per incompatibilità ambientale·
- tutela dei diritti del dipendente pubblico·
- violazione di legge
4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-12-29, n. 202102935Provvedimento:Leggi di più...- art. 1393 d.lgs. 66/2010·
- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese·
- competenza territoriale·
- eccesso di potere·
- perdita del grado·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione disciplinare·
- sospensione del procedimento disciplinare·
- travisamento dei fatti·
- tutela della privacy·
- violazione dei termini perentori