(sanzioni)
Art. 12.(Sanzioni)
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.