(consiglio nazionale dell'ordine)

Art. 28.(Consiglio nazionale dell'ordine)1.Il consiglio nazionale dell'ordine e' composta dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6.
PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
2.E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. ((7))3.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
4.Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5.In caso di impedimento e' sostituito dal vice presidente.
6.Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a)emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
b)provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c)predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per titti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;
d)cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concerneti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e)designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;
f)esprime apreri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
g)propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita'; ((7))h)determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essre contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Entrata in vigore il 31 gennaio 2018

Sentenze7


  • 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-06-05, n. 202411482
    Provvedimento:
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    • codice deontologico·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diritto di voto e segretezza del voto·
    • eccesso di potere·
    • legittimità delle deliberazioni del CNOP·
    • modalità di voto telematico·
    • principi etici·
    • referendum·
    • tutela della personalità e dei dati personali·
    • vincolatività dell'attività referendaria·
    • violazione art. 28 legge n. 56/1989

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-19, n. 202407658
    Provvedimento:
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    • art. 11 Codice deontologico degli psicologi·
    • art. 24 L. 241/1990·
    • bilanciamento tra diritto di accesso e segretezza·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • diritto di accesso agli atti amministrativi·
    • motivi di diniego dell'accesso agli atti·
    • progetto benessere·
    • segreto professionale·
    • tutela della privacy·
    • valutazione di impatto ambientale

  • 3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-12-23, n. 202217468
    Provvedimento:
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    • annullamento delibera·
    • autonomia finanziaria degli ordini professionali·
    • compensazione delle spese di lite·
    • Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi·
    • Consiglio Territoriale dell'Ordine degli Psicologi·
    • contributi annuali·
    • eccesso di potere·
    • equilibrio finanziario degli ordini territoriali·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • principio di riserva di legge·
    • riscossione dei contributi·
    • traslazione dell'onere tributario·
    • trasparenza amministrativa

  • 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-24, n. 202202164
    Provvedimento:
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    • art. 16-bis e ss. d.lgs. 502/1992·
    • art. 21-octies legge 241/1990·
    • art. 21-septies legge 241/1990·
    • art. 28 legge 56/1989·
    • art. 7 del D.P.R. 137/2012·
    • conflitto di interessi·
    • Consiglio Nazionale degli Ordini Professionali·
    • Consiglio Regionale degli Ordini Professionali·
    • delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua·
    • formazione continua per professionisti sanitari·
    • giurisprudenza sulla legittimazione ad agire·
    • interesse collettivo e omogeneità·
    • legittimazione ad agire·
    • principio di sussidiarietà verticale·
    • regolamenti per la formazione continua dei professionisti·
    • sostituzione di persona giuridica

  • 5. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-02-08, n. 202101545
    Provvedimento:
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    • Art. 5 e 28 L. 56/1989·
    • Competenza Consiglio nazionale·
    • Conflitto di interessi·
    • Consiglio regionale vs. Consiglio nazionale·
    • Delibera CNFC 10 giugno 2020·
    • Inammissibilità ricorso·
    • Interesse a ricorrere·
    • Legittimazione attiva·
    • Obbligo formativo ECM psicologi·
    • Rilevanza nazionale vs. regionale
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