(esercizio dell'attivita' psicoterapeutica)

Art. 3.(Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica)1.L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2.Agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3.Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenutialla reciproca informazione.((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 dicembre 2000, n. 401 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali."
Entrata in vigore il 8 gennaio 2001

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