(spese applicabili)
Art. 3.(Spese applicabili)1.Il prestatore di servizi di pagamento non puo' addebitare all'utilizzatore dei servizi di pagamento le spese sostenute per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma2.Quando applicabili, le spese sono concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.
2. Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilita' di prevedere forme di esenzione del beneficiario, nel caso sia un consumatore, da spese per accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.
3.Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto.
4.Il beneficiario non puo' applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d'Italia puo' stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento piu' efficienti ed affidabili.
5.Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.
2. Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilita' di prevedere forme di esenzione del beneficiario, nel caso sia un consumatore, da spese per accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.
3.Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto.
4.Il beneficiario non puo' applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d'Italia puo' stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento piu' efficienti ed affidabili.
5.Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.