(corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)

Art. 11.(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici
ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)1.Ai medici ammessi presso le universita' alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonche' del tempo trascorso, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si da' luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.2.Il diritto alla corresponsione della borsa di studio e' subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle seguenti condizioni:
a)frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;b)impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di specializzazione;c)mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attivita' libero-professionale esterna, nonche' di attivita' lavorativa anche in regime di convenzione o di precarieta' con il Servizio sanitario nazionale.3.Non puo' essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui ne e' stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore. E' escluso dalla borsa di studio di cui al comma 1:
a)chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbia recuperato i periodi di sospensione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;b)chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti dalla lettera a).4.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalita' di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonche' l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 83 miliardi per l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
Nota all'articolo 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17 aprile 1982.
- Il testo dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990) e' il seguente:
"3.Il periodo di formazione puo' essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non puo' essere ridotta a causa delle suddette sospensioni."
Entrata in vigore il 26 ottobre 1999
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