Art 19
Art. 19.
Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad eccezione dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983, nonche' ad eccezione delle assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione consentita, altresi', l'assunzione per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa nel corso dell'anno 1983, per una aliquota non superiore al quindici per cento dei posti resisi disponibili; l'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione della predetta percentuale si arrotonda all'unita' superiore. Sono parimenti esclusi dal divieto le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei scadenti il 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984 e le assunzioni temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983. Sono altresi' escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1983 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Resta salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887)) Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, quinto, sesto, settimo e decimo, della legge 26 aprile 1983, numero 130. (1)
Per il Servizio sanitario nazionale le eventuali necessita' di assunzioni di personale, in special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative unita' sanitarie locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
-----------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma terzo del presente articolo "nella parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziche' il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessita', i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983".
Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad eccezione dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983, nonche' ad eccezione delle assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione consentita, altresi', l'assunzione per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa nel corso dell'anno 1983, per una aliquota non superiore al quindici per cento dei posti resisi disponibili; l'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione della predetta percentuale si arrotonda all'unita' superiore. Sono parimenti esclusi dal divieto le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei scadenti il 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984 e le assunzioni temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983. Sono altresi' escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1983 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Resta salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887)) Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, quinto, sesto, settimo e decimo, della legge 26 aprile 1983, numero 130. (1)
Per il Servizio sanitario nazionale le eventuali necessita' di assunzioni di personale, in special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative unita' sanitarie locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
-----------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma terzo del presente articolo "nella parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziche' il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessita', i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983".
Sentenze • 2
1. Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/01/2025, n. 2Provvedimento: N. 512/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 512/2021 R.G., promossa da IA NI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Nocera Terinese alla Via Santa Caterina presso lo studio dell'Avv. Fernanda Gigliotti, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti Ricorrente contro REGIONE CALABRIA (C.F. 02205340793), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa …Leggi di più...
2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2003, n. 11159Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore - Presidente - Dott. MIANI CAVEVARI Fabrizio - rel. Consigliere - Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere - Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere - Dott. CATALDI Grazia - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CO SC, IS FR, PA RT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO N. 60, piano 3^ e int. 5, presso lo studio dell'avvocato CLI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO ROTONDO, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...