Art 30

Art. 30.
Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attivita' di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unita' sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unita' sanitarie locali tengono separata contabilita' per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.
Entrata in vigore il 25 ottobre 1984
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