(libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti).
Art. 24. (Libero accesso al mercato dei servizi
di assistenza a terra negli aeroporti).1.La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
b)assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacita' e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non puo' essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
c)assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d)prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso societa' controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);
e)assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;
f)garantire la disponibilita' degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonche' l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
g)prevedere che l'attivita' di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneita' da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
h)imporre alla societa' di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attivita' di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attivita' di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i)consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocita' assoluta;
l)prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
m)prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunita' europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
n)prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attivita' si svolgono.
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Nota all'art. 24:
- Il D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, reca: "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza".
di assistenza a terra negli aeroporti).1.La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
b)assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacita' e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non puo' essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
c)assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d)prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso societa' controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);
e)assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;
f)garantire la disponibilita' degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonche' l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
g)prevedere che l'attivita' di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneita' da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
h)imporre alla societa' di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attivita' di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attivita' di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i)consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocita' assoluta;
l)prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
m)prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunita' europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
n)prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attivita' si svolgono.
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Nota all'art. 24:
- Il D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, reca: "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza".
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-03, n. 202307555Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai documenti amministrativi·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 10 del regolamento handling·
- art. 11 del regolamento handling·
- art. 16 del regolamento handling·
- art. 41 della Costituzione·
- bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
- certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali·
- compatibilità con il diritto dell'Unione Europea·
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- direttiva 96/67/CE·
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- giurisprudenza amministrativa·
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- motivazione degli atti amministrativi·
- poteri di certificazione dell'ENAC·
- principio di buona amministrazione·
- principio di legalità·
- principio di libera circolazione dei servizi·
- principio di libertà di stabilimento·
- principio di non discriminazione·
- procedura di impugnazione regolamentare·
- regolamento ENAC·
- sospensione dell'efficacia regolamentare·
- sospensiva dell'efficacia regolamentare·
- subappalto·
- tutela della sicurezza aeroportuale·
- violazione del principio di proporzionalità