(tutela delle acque dall'inquinamento).

Art. 17. (Tutela delle acque dall'inquinamento).1.Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2.In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, assicurando:
a)una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonche' all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
b)l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potra' avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;
c)il rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi e dei parametri di qualita' dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non puo' derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;
d)che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.
3.I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.
Note all'art. 17:
- Per quanto concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ved. note all'art. 1.
- Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ved. note all'art. 1.
- Le direttive di cui all'art. 37 della suddetta legge sono:
la direttiva 91/271/CEE riguardante il trattamento delle acque reflue urbane, pubblicata in G.U.C.E. L 135 del 30 maggio 1991;
e la direttiva 91/676/CEE riguardante la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, pubblicata in G.U.C.E. L 375 del 31 dicembre 1991.
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36, reca: "Disposizioni in materia di risorse idriche".
Entrata in vigore il 7 maggio 1998
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