Art 1-bis

Art. 1-bis.((1.Ai fini del presente decreto, si intende per:
a)"arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata per espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresi', "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:
1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
2)come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformato;
b)"parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonche', in relazione alle modalita' di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
c)"armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
d)"munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;
e)"tracciabilita'", il controllo sistematico dei passaggi di proprieta' dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, della disponibilita' delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalita' di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonche' per finalita' di analisi dei relativi fenomeni criminali;
f)"intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attivita' di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilita' di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attivita' professionale consistente integralmente o in parte:
1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;
2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;
g) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' professionale consistente integralmente o in parte in una o piu' attivita' fra le seguenti:
1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;
2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.))
Entrata in vigore il 8 settembre 2018
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