cooperative edilizie

Art. 7. Cooperative edilizie

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, e' autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e' determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8: in ogni caso non potra' gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66))
Le annualita' relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-06-14, n. 202207934
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 2545-sexiesdecies del codice civile·
    • art. 7 della legge 241/1990·
    • commissariamento di cooperative edilizie·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • incompetenza assoluta·
    • parere della Commissione di vigilanza·
    • procedimento amministrativo·
    • proporzionalità del provvedimento amministrativo·
    • spese di lite·
    • violazione della legge 241/1990

  • 2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-01-18, n. 201600405
    Provvedimento:
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    • annullamento d'ufficio·
    • art. 21 nonies Legge n. 241 del 1990·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • interesse pubblico·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • legittimo affidamento·
    • revoca di assegnazione di alloggio sociale·
    • risarcimento del danno·
    • sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo
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