art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300
Art. 3. Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 3001.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. (5)
2.Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
3.La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278. (1) (2)
4.Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attivita' lavorativa o condizionati ad una determinata produttivita' o risultato di lavoro ne' incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianita' di servizio.
5.A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corriposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.
6.La facolta' di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, puo' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalita' ivi previste per gli emolumenti e le indennita' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
7.Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito puo' essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalita' di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.
7-bis.Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico.
8.Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.
9.I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970.
10.L'onere di cui al comma 9 e' posto a carico della relativa gestione previdenziale. (6) ((7))-----------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) che "I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998". ------------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La domanda per l'accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che "I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2002". ---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 44, comma 9-quinquies) che "I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 1, comma 239) che "I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
2.Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
3.La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278. (1) (2)
4.Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attivita' lavorativa o condizionati ad una determinata produttivita' o risultato di lavoro ne' incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianita' di servizio.
5.A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corriposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.
6.La facolta' di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, puo' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalita' ivi previste per gli emolumenti e le indennita' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
7.Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito puo' essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalita' di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.
7-bis.Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico.
8.Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.
9.I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970.
10.L'onere di cui al comma 9 e' posto a carico della relativa gestione previdenziale. (6) ((7))-----------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) che "I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998". ------------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La domanda per l'accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che "I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2002". ---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 44, comma 9-quinquies) che "I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 1, comma 239) che "I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".