Art. 20-bis.(( (Sistemi di tutela istituzionale). ))((1.Al fine di tutelare la solidita' del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis";
b)all'articolo 37-bis, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime banche hanno la facolta' di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013".))
a)all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis";
b)all'articolo 37-bis, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime banche hanno la facolta' di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013".))