(art. 5 t.u. spiriti e birra 1924 - art. 28, comma 2, r.d.l. n. 334/1939 - art. 8 d.l. n. 271/1957 - art. 16 d.l. n. 688/1982 (*) - art. 32 d.l. n. 331/1993 - art. 29 d.p.r. 10 gennaio 1962, n. 83 - art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105). poteri e controlli

Art. 18. (Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n.
334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 (*) - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105).
Poteri e controlli1.L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati ((nonche' presso gli altri impianti soggetti a denuncia)), puo' applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato ((ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia)), l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.
1-bis.Per i depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.
2.I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
3.Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
a)invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;
b)richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;
c)richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d)procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.
4.Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze.
5.L'Amministrazione finanziaria puo' effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
6.Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.

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(*) Il riferimento al D.L. n. 688/1982 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
Entrata in vigore il 21 dicembre 2016

Sentenze42


  • 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-16, n. 202301640
    Provvedimento:
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    • annullamento parziale in autotutela·
    • compensazione delle spese processuali·
    • controlli amministrativi·
    • depositi fiscali·
    • error in iudicando·
    • fattibilità delle prescrizioni amministrative·
    • integrazione della motivazione·
    • misurazioni indirette e dirette·
    • misurazioni volumetriche·
    • proporzionalità e ragionevolezza·
    • regime di sospensione d'accisa·
    • sospensione cautelare·
    • tutela degli interessi fiscali

  • 3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-21, n. 202202835
    Provvedimento:
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    • art. 18, comma 2, D. Lgs. n. 504 del 1995·
    • art. 1, comma 952, legge n. 205 del 2017·
    • art. 2 della Raccomandazione della Commissione Europea del 29 novembre 2000·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • diniego di rinnovo dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici·
    • eccesso di potere·
    • falsa ed errata rappresentazione della realtà·
    • illogicità dell'azione amministrativa·
    • insufficiente motivazione·
    • mancata presentazione del bilancio di esercizio finanziario 2020·
    • margine di discrezionalità dell'Amministrazione·
    • non contestatione fattuale delle circostanze·
    • Raccomandazione della Commissione Europea del 29 novembre 2000·
    • sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento·
    • sviamento·
    • valutazione globale e complessiva dell'affidabilità del soggetto·
    • violazione art. 1, comma 945, legge n. 205 del 2017·
    • violazione art. 3 e 21 quater legge n. 241 del 1990·
    • violazione normativa in materia fiscale

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-06, n. 202301257
    Provvedimento:
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    • carenza di motivazione·
    • compensazione spese·
    • eccesso di potere·
    • legittimità della procedura amministrativa·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • non superamento prova pratica·
    • prova pratica·
    • regolamento UNI-EN 17020/2012·
    • revoca autorizzazione·
    • valutazione della prova tecnica·
    • verifica competenze tecniche·
    • violazione art. 66 c.p.a.

  • 5. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-06-21, n. 202300882
    Provvedimento:
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    • ampliamento della capacità di stoccaggio·
    • carenza di motivazione·
    • compartecipazione alle spese·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interessi legittimi·
    • ordinanza cautelare·
    • prescrizioni amministrative·
    • principio di legalità·
    • proporzionalità e ragionevolezza·
    • sospensione della licenza·
    • sospensione dell'attività·
    • violazione di legge
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