Art 21

Art. 21.
(Prodotti sottoposti ad accisa).

1.Si intendono per prodotti energetici:
a)i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori;
b)i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c)i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d)i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
e)i prodotti di cui al codice NC 3403;
f)i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
g)i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h)i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori.
2.I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
a)benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11
59);
b)benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
c)petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
d)oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e)oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f)gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g)gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h)carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3.I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
4.E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche
quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5.E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6.I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di societa', aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.
7.Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della
revoca.
8.L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i
due mesi successivi alla cessazione.
9.I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle
aliquote stabilite nella tabella A.
10.Nella movimentazione con gli Stati membri della Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli
impieghi di cui al comma 13:
a)i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori;
b)i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e
2707 50;
c)i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29,
limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d)i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei
prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
e)i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f)i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902
42, 2902 43 e 2902 44;
g)i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
((g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811
19 00 e 3811 90 00));
h)i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori.
11.I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.
12.Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta
secondo le caratteristiche della miscela risultante.
13.Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle
attivita' economiche nella Comunita' europea.
14.Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla
temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.


------------------AGGIORNAMENTO (15)La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 21, comma 1)
che la presente modifica decorre dal 1° luglio 2001.
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 8)
che il biogas e' equiparato al gas naturale.

------------------AGGIORNAMENTO (28)La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 24, comma 1,
lettera a)) che "al comma 6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri"."
Entrata in vigore il 29 dicembre 2012

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