Art 6
Art. 6.
(Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa).
((1.La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire:
a)per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso:
1) un altro deposito fiscale;
2) un destinatario registrato;
3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell'Unione europea;
4) i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;
5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l'esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno;
b)per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).((87))((2.Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del CDU.))((87))3.La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.
((4.Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo della cauzione e' disposto quando e' fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalita' previste dal comma 7-bis, secondo periodo.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima. Non e' fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati.))((87))5.La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
6.Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 ((, 7-bis)) e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario. (76) ((87))6-bis.Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti scaricati.
((7.La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell'Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno.))((87))((7-bis.Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione.))((87))8.Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento ((di riserva)) contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento ((di riserva)) di cui al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita'.((87))9.Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento ((di riserva)) contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento ((di riserva)) di cui al primo periodo.((87))10.Il documento ((di riserva)) di cui al comma 9 e' presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento ((di riserva)) di cui al comma 9.((87))11.In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.
((12.In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e vincolati al regime di transito esterno.))13.Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo14.
14. Con determinazione del Direttore generale dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.((87))((15.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).))((87))15-bis.Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantita' scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalita' di applicazione della predetta disposizione.
--------------AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. --------------AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
(Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa).
((1.La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire:
a)per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso:
1) un altro deposito fiscale;
2) un destinatario registrato;
3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell'Unione europea;
4) i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;
5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l'esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno;
b)per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).((87))((2.Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del CDU.))((87))3.La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.
((4.Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo della cauzione e' disposto quando e' fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalita' previste dal comma 7-bis, secondo periodo.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima. Non e' fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati.))((87))5.La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
6.Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 ((, 7-bis)) e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario. (76) ((87))6-bis.Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti scaricati.
((7.La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell'Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno.))((87))((7-bis.Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione.))((87))8.Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento ((di riserva)) contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento ((di riserva)) di cui al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita'.((87))9.Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento ((di riserva)) contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento ((di riserva)) di cui al primo periodo.((87))10.Il documento ((di riserva)) di cui al comma 9 e' presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento ((di riserva)) di cui al comma 9.((87))11.In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.
((12.In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e vincolati al regime di transito esterno.))13.Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo14.
14. Con determinazione del Direttore generale dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.((87))((15.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).))((87))15-bis.Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantita' scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalita' di applicazione della predetta disposizione.
--------------AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. --------------AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
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