(art. 67 d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 - art. 20 r.d.l. n. 334/1939 (*) art. 4 t.u. birra 1924 (**) - art. 14 d.l. n. 331/1993 - art. 18 d.l.vo 8 novembre 1990, n. 374). recuperi e rimborsi dell'accisa

Art. 14. (Art. 67 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Art. 20 R.D.L. n. 334/1939 (*) Art. 4 T.U. birra 1924 (**) - Art. 14 D.L. n. 331/1993 - Art. 18 D.L.vo 8 novembre 1990, n. 374).
Recuperi e rimborsi dell'accisa((1.Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di ricevimento del predetto avviso.
2.L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.))3.I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
4.Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
5.Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori ((ad euro 10,32)).
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(*) Il riferimento al R.D.L. n. 334/1939 riguarda il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
(**) Il riferimento al T.U. birra 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.
Entrata in vigore il 31 marzo 2010
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