Testo unico delle leggi sanitarie-art. 217
Art. 217.
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbri che, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podesta' prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbri che, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podesta' prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.