Testo unico delle leggi sanitarie-art. 26

Art. 26.

Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:
a) riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;
b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;
c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanita' pubblica;
d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;
e) da' voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;
f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;
g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.
Entrata in vigore il 9 agosto 1934
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