Testo unico delle leggi sanitarie-art. 33

Art. 33.

I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi.
Il prefetto puo' promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.
Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella Sezione IV del presente capo.
Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficolta' di comuni razioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto puo' affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.
Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari.
Entrata in vigore il 9 agosto 1934
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