Testo unico delle leggi sanitarie-art. 111

Art. 111.

L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualita' e quantita' dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.
Entrata in vigore il 9 agosto 1934
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