Testo unico delle leggi sanitarie-art. 110

Art. 110.

L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa i'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonche' di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennita' di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.
La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennita' di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.
Entrata in vigore il 9 agosto 1934
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