Testo unico delle leggi sanitarie-art. 220
Art. 220.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380))((74)) -------------AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, nel modificare l'art. 138, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 138, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380))((74)) -------------AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, nel modificare l'art. 138, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 138, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.