Testo unico delle leggi sanitarie-art. 36

Art. 36.

((Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi))
La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge.
E in facolta' della Commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o piu' posti messi a concorso.
Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.
In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.
((Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese e' fatto con decreto del prefetto))
Entrata in vigore il 29 settembre 1955
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