Art 104

Art. 104.
Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1955
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