procedure di valutazione

Art. 6. Procedure di valutazione1.Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:
a)l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b)l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);
c)l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita' in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attivita'.
2.All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessita' di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta' individuali.»;
b)al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»;
c)dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».
3.I criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4.Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente articolo.
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
Entrata in vigore il 5 aprile 2013

Sentenze53


  • 1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400080
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • dipendenza da gioco·
    • direttiva comunitaria 2015/1535/UE·
    • distanza minima dagli apparecchi di gioco·
    • graduazione delle misure restrittive·
    • legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13·
    • libertà d'impresa·
    • principio di affidamento·
    • proporzionalità e gradualità·
    • questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea·
    • regole tecniche e libera circolazione dei beni·
    • rimozione apparecchi da gioco·
    • siti sensibili·
    • tutela delle categorie vulnerabili

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-12, n. 202402392
    Provvedimento:
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    • annullamento di delibera regionale·
    • autorizzazione degli impianti eolici·
    • impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili·
    • interesse ad agire·
    • principio di effettività della tutela giurisdizionale·
    • principio di non aggravamento del procedimento amministrativo·
    • procedimento amministrativo·
    • tutela giurisdizionale·
    • valutazione degli impatti cumulativi·
    • valutazione di impatto ambientale

  • 3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-25, n. 202301290
    Provvedimento:
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    • analisi d'impatto della regolamentazione·
    • annullamento decreto ministeriale·
    • clausola di cedevolezza·
    • competenza amministrativa·
    • discriminazione al rovescio·
    • eccesso di potere·
    • etichettatura prodotti alimentari·
    • informazione al consumatore·
    • origine del grano·
    • principio di tipicità delle sanzioni amministrative·
    • Regolamento UE n. 1169/2011·
    • sanzione amministrativa·
    • violazione art. 26 regolamento UE·
    • violazione art. 38 regolamento UE·
    • violazione art. 39 regolamento UE·
    • violazione art. 45 regolamento UE·
    • violazione art. 6 legge n. 180/2011

  • 4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-08-29, n. 202402937
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    • atti applicativi·
    • autorizzazione impianti radiocomunicazioni·
    • carenza di interesse·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
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    • interesse ad agire·
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    • proporzionalità e giusto procedimento·
    • regolamento comunale·
    • sviamento di funzione·
    • tutela della libertà d'impresa·
    • violazione art. 14 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179·
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    • violazione art. 8 legge 22 febbraio 2001, n. 36·
    • violazione decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

  • 5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-14, n. 202401476
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    • carenza di istruttoria e motivazione·
    • compatibilità con la direttiva UE 2015/1535·
    • compensazione delle spese di lite·
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    • partecipazione alle decisioni amministrative·
    • principio di imparzialità dell'amministrazione·
    • principio di proporzionalità·
    • regolamentazione del gioco d'azzardo·
    • rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE·
    • sospensione dell'esecutività della sentenza·
    • tutela della salute pubblica
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