termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla corte di cassazione

Art. 4. Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo
per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione1.Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e' di dodici anni.
2.Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore.
Tuttavia, se piu' favorevole, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
3.Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale e' elevato a cinque anni. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno, l'esercizio della professione di procuratore si considera, ai fini del termine di cui al precedente periodo, equipollente all'esercizio della professione di avvocato.
Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo. Note all'art. 4:
- Il secondo comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), gia' modificato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, prevede che: "2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle corti di appello e ai tribunali".
- L'art. 28 del citato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' cosi' formulato:
"Art. 28. - 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e' unico in tutta la Repubblica e si svolge ogli anno in Roma.
2. All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa".
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 28 maggio 1996, n. 1003 (Norne per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per cinque anni almeno la professione di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello, e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale inscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianita' di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.
2. Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocimo dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verita' mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente Consiglio dell'ordine.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1997
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