Regolamento-art. 79

Art. 79.

Il magistrato e l'impiegato sono autorizzati a usare titolo ufficiale e hanno diritto di essere nominati con esso, tanto nei rapporti di servizio quanto nelle pubblicazioni ufficiali.

Il titolo ufficiale del magistrato e dell'impiegato e' quello conferito loro all'atto dell'assunzione in servizio o in occasione dell'ultima promozione, ovvero in seguito a nomina derivante da mutamento di ruolo o di posizione di servizio. All'atto del collocamento a riposo, puo' essere conferito al magistrato ed all'impiegato il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore.

I magistrati e gli impiegati che cessino dal servizio, tranne che per provvedimenti disciplinari, hanno diritto di continuare ad usare del titolo ufficiale che avevano al termine del loro servizio, ovvero usare del titolo onorifico loro conferito.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1933

Sentenze3


  • 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-07-29, n. 202109058
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137·
    • art. 79 del R.D. n. 1364/1933·
    • compensazione delle spese di lite·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • interpretazione di delibere consiliari·
    • irretroattività delle disposizioni normative·
    • parere non favorevole·
    • requisiti per titoli onorifici·
    • tempus regit actum·
    • titolo onorifico·
    • tutela della privacy

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-10-12, n. 201511570
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 6 bis d.l. 24 dicembre 2003, n. 354·
    • consiglio di presidenza della corte dei conti·
    • delibera del 21 giugno 1999, n. 313·
    • delibera del 27 giugno 2014·
    • deliberazione consiliare·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • graduazione gerarchica dei titoli onorifici·
    • parere non favorevole·
    • principio del tempus regit actum·
    • principio di ordinem procedurale·
    • requisiti per il conferimento dei titoli onorifici·
    • titolo onorifico·
    • violazione art. 79 r.d. n. 1364 del 1933·
    • violazione norme e principi che disciplinano la votazione negli organi collegiali amministrativi

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-02-01, n. 201100902
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • arretrato pensionistico·
    • commissione di indagine·
    • conferimento titolo di Presidente onorario·
    • criteri per conferimento titolo onorario·
    • deliberazione 313/CP/99 Corte dei Conti·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • sindacato di legittimità·
    • valutazione dei presupposti di fatto·
    • violazione art. 3 legge 241/1990·
    • violazione art. 79 R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364
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