Art 7
Art. 7.1.Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, le parole da "ovvero se" ad "articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35". Al medesimo comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli edifici di proprieta' comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto e' stato approvato o l'opera autorizzata".
2.L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria puo' essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purche' le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".
2.L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria puo' essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purche' le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".