Art 1

Art. 1.
A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.
In relazione al disposto del comma precedente l'apporto dello Stato in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, gestita dall'INPS, di cui all'art. 19 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato negli anni 1971 e 1972 rispettivamente di lire 18 miliardi e di lire 36 miliardi. Di pari somma e' elevato l'importo dei certificati speciali di credito che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere negli anni indicati a copertura della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge anzidetto.
Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con le modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali, e' prorogato, con le procedure e modalita' di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980.
Con successivo provvedimento legislativo sara' determinato l'importo delle somme che; a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'INPS, a partire dal 1973. ((2))---------------AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 16-22 gennaio 1987, n. 12 (in G.U. 28/01/1987, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui consente l'applicabilita' degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1987

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