(composizione e funzionamento del comitato tecnico regionale o interregionale)
Art. 19.(Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale)1.Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'articolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e a formulare le relative conclusioni con le modalita' previste all'articolo 21.
2.Ai Fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato e' integrato, nei limiti delle risorse Finanziarie previste dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia gia' componente, nonche' da soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente:
a)due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita;
b)due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL territorialmente competente;
c)un rappresentante della regione territorialmente competente;
d)un rappresentante della provincia territorialmente competente;
e)un rappresentante del comune territorialmente competente.
3.Per ogni componente titolare e' nominato un supplente.
4.Il Comitato e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5.Il Comitato puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.
Nota all'art. 19:
- Per quanto concerne l'art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si veda nelle note all'art. 6.
2.Ai Fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato e' integrato, nei limiti delle risorse Finanziarie previste dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia gia' componente, nonche' da soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente:
a)due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita;
b)due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL territorialmente competente;
c)un rappresentante della regione territorialmente competente;
d)un rappresentante della provincia territorialmente competente;
e)un rappresentante del comune territorialmente competente.
3.Per ogni componente titolare e' nominato un supplente.
4.Il Comitato e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5.Il Comitato puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.
Nota all'art. 19:
- Per quanto concerne l'art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si veda nelle note all'art. 6.
1. TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-10-26, n. 201802417Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 1 legge 241/1990·
- art. 26 c.p.a.·
- art. 6 d.lgs. 334/1999·
- art. 7 e 8 d.lgs. 334/1999·
- art. 92 c.p.c.·
- art. 97 Cost.·
- carenza di motivazione·
- compatibilità territoriale e ambientale·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- garanzia di partecipazione·
- intervento ad adiuvandum·
- legittimazione ad agire e interesse ad ricorrere·
- partecipazione dei cittadini alla decisione amministrativa·
- principio di vicinitas·
- procedura di variante urbanistica·
- produzione documentale tardiva·
- recepimento ERIR·
- tutela della salute e dell'incolumità pubblica·
- valutazione di assoggettabilità a VAS·
- variante al PGT·
- violazione di legge
2. TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-10-26, n. 201802416Provvedimento:Leggi di più...- Autorità competente·
- Autorità procedente·
- Difetto di istruttoria·
- Difetto di motivazione·
- Interesse ad agire·
- Legittimazione ad agire·
- Partecipazione pubblica·
- Piano di Governo del Territorio (PGT)·
- Procedimento amministrativo·
- Risarcimento danni·
- Rischio di incidenti rilevanti (RIR)·
- Trasparenza amministrativa·
- Valutazione di impatto ambientale (VIA)·
- Vicinitas
3. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-11-06, n. 201701684Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 84 c.p.a.·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese di lite·
- estinzione del giudizio·
- modifica normativa nel corso del giudizio·
- normativa Seveso·
- prescrizioni di sicurezza·
- rinuncia al ricorso
4. TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-02-17, n. 201602108Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 quater della legge 241/1990·
- art. 1, comma 8 bis, della legge 239/2004·
- art. 52 quinquies del DPR 327/2001·
- autorizzazione unica·
- compatibilità ambientale·
- competenza amministrativa·
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- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- principio di sussidiarietà·
- procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)·
- procedura di superamento del dissenso·
- sicurezza degli impianti industriali·
- sospensione delle prescrizioni·
- trasparenza amministrativa
5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-05-13, n. 201404941Provvedimento:Leggi di più...- aggiornamento del SIA (studio di impatto ambientale)·
- art. 21 octies, comma 2 della Legge n. 241 del 1990·
- autorizzazioni progettuali·
- competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare·
- diniego di compatibilità ambientale·
- direttive IMO (Organizzazione Marittima Internazionale)·
- eccesso di potere·
- modifiche progettuali·
- NOF (nulla osta di fattibilità)·
- parere della CTVIA·
- principio di proporzionalità·
- progetto di terminal off-shore di rigassificazione·
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