(aree ad elevata concentrazione di stabilimenti)

Art. 13.(Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti)1.In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente, sentita la regione interessata e il Comitato:
a)individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2;
b)coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area, avvalendosi del Comitato:
1 ) lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entita' del pericolo globale di incidenti rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell'area, compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell'area in cui sono presenti sostanze pericolose;
2) la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area, aggiornato nei tempi e con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6;
c)predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base delle indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato di cui al comma 1, lettera b), numero 2) un piano di intervento nel quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio.
2.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato- regioni, sono stabiliti:
a)i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
b)le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato;
c)le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione;
d)le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento di cui al comma 1, lettera c).
Nota all'art. 13:
- Per quanto concerne il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note all'art. 12.
Entrata in vigore il 28 settembre 1999

Sentenze1


  • 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-11-18, n. 201101765
    Provvedimento:
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    • autorizzazione integrata ambientale·
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    • revoca di atti amministrativi·
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