Art. 13.(( (Disposizioni sanzionatorie). ))((1.Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro.
2.La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.
3.Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto, nonche' qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.))((6))---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2.La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.
3.Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto, nonche' qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.))((6))---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-03-05, n. 202404416Provvedimento:Leggi di più...- Agenzia del Demanio·
- congelamento dei beni·
- custodia e amministrazione dei beni congelati·
- decreto legislativo n. 109/2007·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse ad agire·
- misure restrittive·
- regolamento UE n. 269/2014·
- traslatio iudicii·
- utilizzo personale dei beni congelati
2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-07-20, n. 202008405Provvedimento:Leggi di più...- art. 32 d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148·
- compensazione delle spese di lite·
- decreto sanzionatorio MEF·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- giurisdizione giudice ordinario·
- rinvio alla disciplina L. n. 689 del 1981·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- violazione art. 5 D.Lgs. 109/07