Art. 13.(( (Disposizioni sanzionatorie). ))((1.Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro.
2.La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.
3.Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto, nonche' qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.))((6))---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 19 giugno 2017

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