disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie

Versione31 dicembre 2018
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Art. 3. Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie1.Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";
b)nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis";
c)nel comma 4 dell'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
1-bis.Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2.Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".
2-bis.Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purche' di societa' controllate o di societa' collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attivita' industriale".
2-ter.Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con particolare riferimento alle "autostrade del mare" ((e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne)), nonche' per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario di attivita' di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione intrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (8)
2-quater.Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.
2-quinquies.La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
2-sexies.All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 e' altresi' data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

---------------AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 233) che l'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dal comma 2-ter del presente articolo e' soppressa.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2018
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