Art 1
Art. 1.
- Gli Istituti di vigilanza privata, costituiti a termini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari per conto di privati, che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del questore che ne vigila pure l'ordinamento.
Il questore ha facolta', quando lo ritenga opportuno, di sottoporre alla disciplina del presente decreto anche gli istituti che abbiano meno di venti guardie.
- Gli Istituti di vigilanza privata, costituiti a termini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari per conto di privati, che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del questore che ne vigila pure l'ordinamento.
Il questore ha facolta', quando lo ritenga opportuno, di sottoporre alla disciplina del presente decreto anche gli istituti che abbiano meno di venti guardie.