Art 01

Art. 01.1.La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':
a)gestione di stabilimenti balneari;
b)esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c)noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d)gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;
e)esercizi commerciali;
f)servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217)).
2-bis.Le concessioni ((di cui al comma 1)) che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.
2-ter.Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

-------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 8 luglio 2003, n. 172 disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2012
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