competenze del prefetto

Art. 14. Competenze del prefetto1.Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2.Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a)informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e ((il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)) del Ministero dell'interno;
b)assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giuliac)adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d)vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3.Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o ((, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio)), con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
4.Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonche' di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
Entrata in vigore il 16 maggio 2012
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