agenzia per la cybersicurezza nazionale

Art. 5. Agenzia per la cybersicurezza nazionale1.E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza ((...)), l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.
2.L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.
3.Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della ((legge 23 agosto 1988, n. 400)), in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il ((direttore)) generale ed il ((vice direttore)) generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
4.L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dallo stesso.
5.L'Agenzia puo' richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, ((delle Forze armate,)) delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
6.Il COPASIR ((, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124,)) puo' chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.
Entrata in vigore il 4 agosto 2021
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