incentivi alla produzione
Art. 10. Incentivi alla produzione1.A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.
2.Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.
3.La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e' articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma4.Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite la periodicita' di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa' italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: "SIAE", ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione. ((4))5.Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
6.Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", limitatamente alla disciplina concernente "il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati"".
2.Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.
3.La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e' articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma4.Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite la periodicita' di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa' italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: "SIAE", ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione. ((4))5.Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
6.Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", limitatamente alla disciplina concernente "il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati"".