Art. 13.(( (Disposizioni per le attivita' di produzione). ))((1.A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2.Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3.Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4.Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.
5.Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6.Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.
7.Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui all'articolo 17))---------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 9 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che la designazione ministeriale dei componenti della giuria ivi prevista avvenga "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Entrata in vigore il 27 dicembre 2006
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