disposizioni per le attivita' di distribuzione

Art. 14. Disposizioni per le attivita' di distribuzione1.A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.
2.Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.
3.Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonche' al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4.Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2004
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